Art. 50

Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica

In vigore dal 12 apr 2006
Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica L’importo per il finanziamento degli studi, dei progetti dimostrativi, della formazione e delle misure di assistenza tecnica previsti in un programma approvato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 ai fini dell’attuazione di quest’ultimo non può superare l’1 % del totale del finanziamento del programma in questione.
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