Art. 45

Modalità di esenzione dai dazi doganali per il tabacco

In vigore dal 12 apr 2006
Modalità di esenzione dai dazi doganali per il tabacco 1.   Il periodo annuo per il calcolo del quantitativo massimo annuale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 è compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 247/2006, si intende per «fabbricazione locale di prodotti del tabacco» qualsiasi operazione eseguita nell’arcipelago delle Canarie diretta alla trasformazione dei prodotti che figurano nell’allegato VIII del presente regolamento in prodotti manufatti pronti per il consumo. 3.   I quantitativi di tabacco greggio e semilavorato di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono convertiti in quantitativi di tabacco greggio scostolato sulla base dei coefficienti di equivalenza che figurano all’allegato VIII del presente regolamento.
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Modalità di esenzione dai dazi doganali per il tabacco (Art. 45 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo