Art. 43

Utilizzo abusivo e pubblicità del simbolo grafico

In vigore dal 12 apr 2006
Utilizzo abusivo e pubblicità del simbolo grafico Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali pertinenti vigenti per prevenire e, se necessario, sanzionare l’utilizzo abusivo del simbolo grafico o adottano le misure necessarie a questo scopo. Esse comunicano alla Commissione le misure applicabili, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri assicurano una pubblicità appropriata del simbolo grafico nonché dei prodotti per i quali esso può essere utilizzato.
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