Art. 42

Misure nazionali

In vigore dal 12 apr 2006
Misure nazionali 1.   Le autorità competenti adottano le misure amministrative complementari necessarie per la gestione del meccanismo del simbolo grafico. Tali misure possono prevedere in particolare la riscossione di contributi dagli operatori riconosciuti per la stampa del simbolo grafico e per coprire le spese amministrative e di gestione nonché i costi derivanti dalle operazioni di controllo. 2.   Le autorità competenti comunicano senza ritardi alla Commissione i sevizi o, eventualmente, gli organismi responsabili per la concessione del riconoscimento di cui all’, paragrafo 2, e per l’esecuzione dei controlli effettuati ai fini dell’applicazione del presente capo. Esse comunicano inoltre, prima della loro adozione, i progetti di misure complementari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro tre mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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Misure nazionali (Art. 42 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo