Art. 39
Diritto di utilizzare il simbolo grafico
In vigore dal 12 apr 2006
Diritto di utilizzare il simbolo grafico
1. Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è concesso dalle autorità competenti degli Stati membri di produzione o dall’organismo da esse abilitato a questo fine, per ogni prodotto per il quale sono stati adottati i requisiti di cui all’, secondo la natura del prodotto, agli operatori di una delle seguenti categorie:
a)
produttori, individuali o riuniti in organizzazioni o associazioni;
b)
operatori del settore commerciale che effettuano il confezionamento del prodotto ai fini della sua commercializzazione;
c)
fabbricanti di prodotti trasformati, stabiliti sul territorio della loro regione ultraperiferica.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 è conferito con la concessione di un riconoscimento per una o più campagne di commercializzazione.
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