Art. 39

Diritto di utilizzare il simbolo grafico

In vigore dal 12 apr 2006
Diritto di utilizzare il simbolo grafico 1.   Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è concesso dalle autorità competenti degli Stati membri di produzione o dall’organismo da esse abilitato a questo fine, per ogni prodotto per il quale sono stati adottati i requisiti di cui all’, secondo la natura del prodotto, agli operatori di una delle seguenti categorie: a) produttori, individuali o riuniti in organizzazioni o associazioni; b) operatori del settore commerciale che effettuano il confezionamento del prodotto ai fini della sua commercializzazione; c) fabbricanti di prodotti trasformati, stabiliti sul territorio della loro regione ultraperiferica. 2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 è conferito con la concessione di un riconoscimento per una o più campagne di commercializzazione.
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