Art. 39 · Diritto di utilizzare il simbolo grafico

Art. 39

Diritto di utilizzare il simbolo grafico

In vigore dal 12 apr 2006
Diritto di utilizzare il simbolo grafico 1.   Il diritto di utilizzare il simbolo grafico è concesso dalle autorità competenti degli Stati membri di produzione o dall’organismo da esse abilitato a questo fine, per ogni prodotto per il quale sono stati adottati i requisiti di cui all’, secondo la natura del prodotto, agli operatori di una delle seguenti categorie: a) produttori, individuali o riuniti in organizzazioni o associazioni; b) operatori del settore commerciale che effettuano il confezionamento del prodotto ai fini della sua commercializzazione; c) fabbricanti di prodotti trasformati, stabiliti sul territorio della loro regione ultraperiferica. 2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 è conferito con la concessione di un riconoscimento per una o più campagne di commercializzazione.
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