Art. 38
Utilizzo del simbolo grafico
In vigore dal 12 apr 2006
Utilizzo del simbolo grafico
1. Il simbolo grafico previsto all’ del regolamento (CE) n. 247/2006 è utilizzato solo al fine di migliorare la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli, naturali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche, che rispondono ai requisiti precisati su iniziativa delle organizzazioni professionali rappresentative degli operatori delle suddette regioni.
Il simbolo grafico è costituito dal simbolo che figura all’allegato VII del presente regolamento.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma, riguardano la definizione di norme di qualità o il rispetto di modalità e tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione nonché il rispetto di norme di presentazione e confezionamento.
I suddetti requisiti sono definiti con riferimento a disposizioni della normativa comunitaria o, in mancanza, a norme internazionali oppure vengono eventualmente adottati specificamente per i prodotti delle regioni ultraperiferiche, su proposta delle organizzazioni professionali rappresentative.
Storico versioni
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