Art. 38 · Utilizzo del simbolo grafico

Art. 38

Utilizzo del simbolo grafico

In vigore dal 12 apr 2006
Utilizzo del simbolo grafico 1.   Il simbolo grafico previsto all’ del regolamento (CE) n. 247/2006 è utilizzato solo al fine di migliorare la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli, naturali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche, che rispondono ai requisiti precisati su iniziativa delle organizzazioni professionali rappresentative degli operatori delle suddette regioni. Il simbolo grafico è costituito dal simbolo che figura all’allegato VII del presente regolamento. 2.   I requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma, riguardano la definizione di norme di qualità o il rispetto di modalità e tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione nonché il rispetto di norme di presentazione e confezionamento. I suddetti requisiti sono definiti con riferimento a disposizioni della normativa comunitaria o, in mancanza, a norme internazionali oppure vengono eventualmente adottati specificamente per i prodotti delle regioni ultraperiferiche, su proposta delle organizzazioni professionali rappresentative.
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