Art. 40
Riconoscimento
In vigore dal 12 apr 2006
Riconoscimento
1. Il riconoscimento di cui all’, paragrafo 2, viene concesso, su loro richiesta, agli operatori di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo che dispongono, se necessario, delle installazioni tecniche necessarie per la produzione o la fabbricazione del prodotto in questione, conformemente ai requisiti di cui all’ e che si impegnano:
a)
a seconda dei casi a produrre, confezionare o fabbricare prodotti che soddisfino i suddetti requisiti;
b)
a tenere una contabilità che consenta di seguire in modo specifico la produzione, il confezionamento o la fabbricazione del prodotto che può utilizzare il simbolo grafico;
c)
a sottoporsi a tutti i controlli e tutte le verifiche chieste dalle autorità competenti.
2. Il riconoscimento viene revocato quando l’autorità competente constati che l’operatore riconosciuto non ha rispettato i requisiti relativi al prodotto o ha mancato ad uno degli obblighi derivanti dagli impegni di cui al paragrafo 1. La revoca viene applicata a titolo provvisorio o definitivo secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.
Storico versioni
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