Art. 46
Condizioni di esenzione
In vigore dal 12 apr 2006
Condizioni di esenzione
1. L’importazione dei prodotti di cui all’allegato VIII è soggetta alla presentazione di un titolo di esenzione. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato I, parte J.
Salvo disposizioni contrarie previste nel presente regolamento, gli , gli articoli da 9 a 13, e gli si applicano mutatis mutandis.
2. Le autorità competenti si accertano dell’utilizzo dei prodotti di cui all’allegato VIII del presente regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti in materia e in particolare gli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni
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