Art. 3

Ritiro preventivo

In vigore dal 27 mar 2006
Ritiro preventivo 1.   Per ogni impresa, la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del suddetto regolamento, oppure, a richiesta dell’impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell’ del medesimo regolamento. 2.   Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota attribuita all’impresa stessa, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, per la somma dei seguenti coefficienti: a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I del presente regolamento; b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote rinunciate nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 320/2006, per il totale delle quote fissate per lo stesso Stato membro nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006. Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1. 3.   Il prezzo minimo applicabile alla quantità di barbabietole corrispondente alla produzione di zucchero ritirata a norma del paragrafo 1 è quello della campagna di commercializzazione 2007/2008. 4.   L’obbligo di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006, riguarda la quantità di barbabietole corrispondenti al limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Anteriormente al 1o luglio 2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione una stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina da considerare ritirati in applicazione del presente articolo.
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