Art. 4
Aiuti allo zucchero prodotto nei DOM
In vigore dal 27 mar 2006
Aiuti allo zucchero prodotto nei DOM
1. È concesso un aiuto per lo smercio e un aiuto complementare per lo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006 nei dipartimenti francesi di oltremare, raffinato e/o trasportato tra il 1o luglio 2006 e il 31 ottobre 2006.
Tali aiuti si applicano ai rispettivi quantitativi di zucchero al posto degli aiuti di cui all’, paragrafo 4, e all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
L’aiuto per lo smercio riguarda:
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la raffinazione, nelle raffinerie delle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi di oltremare, in funzione in particolare del loro rendimento,
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il trasporto degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d’oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il magazzinaggio in tali dipartimenti.
2. Per quanto riguarda l’aiuto per lo smercio e l’aiuto complementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, allo zucchero di quota prodotto a titolo della campagna 2005/2006 si applicano i regolamenti (CE) n. 1554/2001 e (CE) n. 1646/2001.
3. Ai sensi del presente articolo, s’intende per «raffineria» un’unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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