Art. 5

Aiuto alla raffinazione

In vigore dal 27 mar 2006
Aiuto alla raffinazione 1.   È concesso un aiuto di adattamento all’industria che raffina lo zucchero greggio di canna preferenziale, importato nell’ambito del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP accluso all’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (14) e raffinato a titolo del periodo di consegna 2005/2006 tra il 1o luglio 2006 e il 30 settembre 2006. L’aiuto è versato alle raffinerie. Esso si applica ai quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 180/2006 non ancora raffinati alla data del 1o luglio 2006, al posto dell’aiuto di cui all’articolo 38, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. 2.   Il regolamento (CE) n. 1646/2001 si applica allo zucchero preferenziale raffinato a titolo del periodo di consegna 2005/2006. 3.   Salvo forza maggiore, se il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per uno Stato membro, quale fissato all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è superato nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, una quantità equivalente al superamento è soggetta al pagamento di un importo corrispondente al dazio pieno all’importazione, in vigore per la campagna considerata, maggiorato di 115,40 EUR/t equivalente di zucchero bianco. 4.   Ai fini del controllo ed eventualmente per le conseguenze del superamento del fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento dell’industria di raffinazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applica il regolamento (CE) n. 1460/2003. 5.   Ai sensi del presente articolo, s’intende per «raffineria» un’unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.
Storico versioni

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