Art. 2
Zucchero C
In vigore dal 27 mar 2006
Zucchero C
1. Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell’ del presente regolamento e fatte salve le esportazioni sulla scorta di titoli rilasciati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione (13), lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 è considerato zucchero fuori quota, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2006/2007.
2. In deroga all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006, il prelievo non è riscosso sulle quantità di zucchero C di cui al paragrafo 1 del presente articolo utilizzate nell’alimentazione degli animali, subordinatamente alle stesse condizioni di controllo stabilite dalla Commissione per lo zucchero industriale di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
3. Il regolamento (CEE) n. 2670/81 si applica alla produzione di zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006, escluso lo zucchero riportato o considerato zucchero fuori quota della campagna di commercializzazione 2006/2007, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Il prezzo minimo A della campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica alle barbabietole corrispondenti al quantitativo di zucchero di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2670/81.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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