Art. 1
Riporto delle quote
In vigore dal 27 mar 2006
Riporto delle quote
1. In deroga all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e nel limite previsto dall’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 65/82, ogni impresa può decidere entro il 31 ottobre 2006 in merito al quantitativo di zucchero C, prodotto a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006, che intende riportare alla campagna di commercializzazione 2006/2007, oppure può modificare la propria decisione di riporto adottata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le imprese che adottano la decisione di riporto di cui all’ o che modificano la loro decisione sono tenute a:
a)
comunicare allo Stato membro interessato, anteriormente al 31 ottobre 2006, la quantità di zucchero riportata;
b)
impegnarsi a tenere in magazzino la quantità riportata fino al 31 ottobre 2006.
3. Allo zucchero B e C della campagna di commercializzazione 2005/2006 riportato alla campagna di commercializzazione 2006/2007 si applica il regolamento (CEE) n. 65/82.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 novembre 2006, per ciascuna impresa, la quantità di zucchero B e C riportata dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 alla campagna di commercializzazione 2006/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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