Art. 25
Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente
In vigore dal 15 mar 2006
Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente
1. Quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.
2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all’, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.
Storico versioni
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