Art. 25

Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente

In vigore dal 15 mar 2006
Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente 1.   Quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne. 2.   Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all’, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:562:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo