Art. 27

Informazione del Parlamento europeo

In vigore dal 15 mar 2006
Informazione del Parlamento europeo Lo Stato membro interessato o, se opportuno, il Consiglio informa il Parlamento europeo quanto prima delle misure adottate ai sensi degli . A partire dalla terza proroga consecutiva ai sensi dell’, lo Stato membro interessato, se richiesto, riferisce al Parlamento europeo sulla necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne.
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Informazione del Parlamento europeo (Art. 27 Regolamento (UE) 2006/562) — Testo vigente | Portale Normativo