Art. 27
Informazione del Parlamento europeo
In vigore dal 15 mar 2006
Informazione del Parlamento europeo
Lo Stato membro interessato o, se opportuno, il Consiglio informa il Parlamento europeo quanto prima delle misure adottate ai sensi degli . A partire dalla terza proroga consecutiva ai sensi dell’, lo Stato membro interessato, se richiesto, riferisce al Parlamento europeo sulla necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne.
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