Art. 29
Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
In vigore dal 15 mar 2006
Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
Lo Stato membro che ha ripristinato il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’ conferma la data della soppressione del controllo e trasmette, nel contempo o entro breve termine, al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera.
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