Art. 23

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

In vigore dal 15 mar 2006
Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 1.   In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni, secondo la procedura di cui all’ o, in caso d’urgenza, secondo la procedura di cui all’. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tale controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave. 2.   Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna persiste al di là del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera giustificato dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, secondo la procedura di cui all’.
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