Art. 26
Procedura di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
In vigore dal 15 mar 2006
Procedura di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. Gli Stati membri possono prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne, a norma dell’, paragrafo 2, soltanto previa comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. Lo Stato membro che prevede di prorogare il controllo di frontiera fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le appropriate informazioni relative ai motivi della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Si applicano le disposizioni dell’, paragrafo 2.
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