Art. 24
Procedura in caso di avvenimenti prevedibili
In vigore dal 15 mar 2006
Procedura in caso di avvenimenti prevedibili
1. Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’, paragrafo 1, ne dà quanto prima comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione e fornisce, non appena disponibili, le informazioni seguenti:
a)
i motivi del ripristino proposto, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;
b)
l’estensione del ripristino proposto, precisando le frontiere alle quali il controllo di frontiera sarà ripristinato;
c)
la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
d)
la data e la durata del ripristino proposto;
e)
eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.
2. A seguito della notifica dello Stato membro interessato ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 1, del trattato.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché il parere che la Commissione può esprimere a norma del paragrafo 2, sono oggetto di consultazioni tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera ed ai rischi per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.
4. La consultazione di cui al paragrafo 3 ha luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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