Art. 21
Verifiche all’interno del territorio
In vigore dal 15 mar 2006
Verifiche all’interno del territorio
La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:
a)
l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, l’esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:
i)
non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;
ii)
si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera;
iii)
sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;
iv)
sono effettuate sulla base di verifiche a campione;
b)
il controllo di sicurezza sulle persone effettuato nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, semprechè tale controllo venga effettuato anche sulle persone che viaggiano all’interno di uno Stato membro;
c)
la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;
d)
l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro ai sensi delle disposizioni dell’ della convenzione di Schengen.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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