Art. 22
Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne
In vigore dal 15 mar 2006
Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne
Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale.
Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche, qualora siano ripristinati i controlli alle frontiere interne.
Storico versioni
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