Art. 20

Attraversamento delle frontiere interne

In vigore dal 15 mar 2006
Attraversamento delle frontiere interne Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.
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Attraversamento delle frontiere interne (Art. 20 Regolamento (UE) 2006/562) — Testo vigente | Portale Normativo