Art. 25 · Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente

Art. 25

Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente

In vigore dal 15 mar 2006
Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente 1.   Quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne. 2.   Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all’, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.
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