Art. 9

Garanzia e valutazione della qualità

In vigore dal 18 gen 2006
Garanzia e valutazione della qualità 1.   Il gestore di ciascun complesso soggetto agli obblighi di comunicazione di cui all' garantisce la qualità delle informazioni comunicate. 2.   Le autorità competenti valutano la qualità dei dati forniti dai gestori dei complessi di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità. 3.   La Commissione coordina le attività di garanzia e valutazione della qualità consultando il comitato di cui all', paragrafo 1. 4.   La Commissione può adottare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Tali orientamenti sono conformi a metodologie approvate sul piano internazionale, se necessario, e sono conformi alle altre norme legislative comunitarie.
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