Art. 19

Procedura di comitato

In vigore dal 18 gen 2006
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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Procedura di comitato (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/166) — Testo vigente | Portale Normativo