Art. 8

Emissioni da fonti diffuse

In vigore dal 18 gen 2006
Emissioni da fonti diffuse 1.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, include nel PRTR europeo le informazioni sulle emissioni da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state riferite dagli Stati membri. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate in modo da consentire agli utilizzatori di cercare e individuare le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un'adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni. 3.   Laddove essa accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, la Commissione adotta provvedimenti per avviare la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, e utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.
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