Art. 10
Accesso alle informazioni
In vigore dal 18 gen 2006
Accesso alle informazioni
1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, mette a disposizione del pubblico il PRTR europeo diffondendo gratuitamente i dati su Internet secondo il calendario stabilito dall', paragrafo 3.
2. Laddove le informazioni contenute nel PRTR europeo non siano consultabili dal pubblico in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del PRTR europeo in luoghi accessibili al pubblico.
Storico versioni
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