Art. 11

Riservatezza

In vigore dal 18 gen 2006
Riservatezza Ogniqualvolta uno Stato membro mantenga riservate informazioni a norma dell' della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (10), lo Stato membro in questione indica nella relazione trasmessa a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento, per ciascun anno di riferimento, in modo distinto per ciascun complesso che chiede riservatezza, il tipo di informazione omessa nonché il motivo dell'omissione.
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Riservatezza (Art. 11 Regolamento (UE) 2006/166) — Testo vigente | Portale Normativo