Art. 11
Riservatezza
In vigore dal 18 gen 2006
Riservatezza
Ogniqualvolta uno Stato membro mantenga riservate informazioni a norma dell' della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (10), lo Stato membro in questione indica nella relazione trasmessa a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento, per ciascun anno di riferimento, in modo distinto per ciascun complesso che chiede riservatezza, il tipo di informazione omessa nonché il motivo dell'omissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:166:oj#art-11