Art. 4

Concezione e struttura

In vigore dal 18 gen 2006
Concezione e struttura 1.   La Commissione pubblica il PRTR europeo presentando i dati sia in forma aggregata sia in forma disaggregata, in modo da consentire la ricerca e l'individuazione delle emissioni e dei trasferimenti in base agli elementi seguenti: a) complesso industriale, compresa, se del caso, la società madre del complesso, e ubicazione geografica di quest'ultimo, incluso il bacino fluviale, se del caso; b) attività; c) insorgenza dell'evento a livello di Stato membro o a livello comunitario; d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi; e) ciascuno dei comparti ambientali (aria, acqua, terra) in cui la sostanza inquinante è emessa; f) se del caso, trasferimenti fuori sito di rifiuti e loro destinazione; g) trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti in acque reflue; h) fonti diffuse; i) proprietario o gestore del complesso industriale. 2.   Il PRTR europeo è predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico, affinché, in condizioni operative normali, le informazioni siano disponibili in maniera continua e siano prontamente accessibili via Internet e con altri mezzi elettronici. Esso è predisposto in modo da tenere conto della possibilità di un ampliamento futuro e contiene tutti i dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti, fino almeno ai dieci anni di riferimento precedenti. 3.   Il PRTR europeo contiene collegamenti (link): a) ai PRTR nazionali degli Stati membri; b) alle altre banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi ai PRTR, compresi i PRTR nazionali di altre parti del protocollo e, ove possibile, quelli di altri paesi; c) ai siti web dei complessi industriali, ove essi esistano e siano messi a disposizione dai complessi medesimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:166:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Concezione e struttura (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/166) — Testo vigente | Portale Normativo