Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 gen 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1)
«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
2)
«autorità competente», le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;
3)
«impianto», unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
4)
«complesso» o «complesso industriale», uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica;
5)
«sito», la sede geografica del complesso;
6)
«gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del complesso;
7)
«anno di riferimento», l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito;
8)
«sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive;
9)
«sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;
10)
«emissione», qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;
11)
«trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;
12)
«fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;
13)
«rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell', lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti (8);
14)
«rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell', paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;
15)
«acque reflue», le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (9), e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria;
16)
«smaltimento», qualsiasi operazione di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
17)
«recupero», qualsiasi operazione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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