Art. 7

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

In vigore dal 18 gen 2006
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri 1.   Tenuto conto delle prescrizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire all'autorità competente tutti i dati di cui all', paragrafi 1 e 2, e le informazioni di cui all', paragrafi 3, 4 e 5. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati di cui all', paragrafi 1 e 2, mediante trasferimento elettronico secondo il formato di cui all'allegato III in base al calendario seguente: a) per il primo anno di riferimento, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento; b) per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2007. 3.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, include le informazioni comunicate dagli Stati membri nel PRTR europeo entro i limiti seguenti: a) per il primo anno di riferimento, entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento; b) per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 16 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
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Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri (Art. 7 Regolamento (UE) 2006/166) — Testo vigente | Portale Normativo