Art. 16
Informazioni complementari da parte degli Stati membri
In vigore dal 18 gen 2006
Informazioni complementari da parte degli Stati membri
1. In un'unica relazione basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare con frequenza triennale insieme ai dati forniti a norma dell', gli Stati membri informano la Commissione circa la prassi e i provvedimenti adottati riguardo agli aspetti seguenti:
a)
prescrizioni dell';
b)
garanzia e valutazione della qualità a norma dell';
c)
accesso alle informazioni a norma dell', paragrafo 2;
d)
attività di sensibilizzazione a norma dell';
e)
riservatezza delle informazioni a norma dell';
f)
sanzioni comminate a norma dell' ed esperienza acquisita nella loro applicazione.
2. Per agevolare la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri, di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta concernente un questionario che sarà adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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