Art. 8

Porti designati

In vigore dal 20 dic 2005
Porti designati 1.   È vietato sbarcare dalle navi di cui all’, paragrafo 1, quantitativi di ippoglosso nero pescati nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO in un luogo che non sia uno dei porti a tal fine designati dalle parti contraenti. È vietato lo sbarco di ippoglosso nero in porti di parti non contraenti. 2.   Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e stabiliscono le relative procedure d’ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco. 3.   Entro il 15 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei porti designati e le relative procedure d’ispezione e sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 4.   La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri l’elenco dei porti designati di cui al paragrafo 2 e dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.
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