Art. 9
Notifica preliminare
In vigore dal 20 dic 2005
Notifica preliminare
Prima di ogni ingresso in un porto designato, i capitani dei pescherecci di cui all’, paragrafo 1, o i loro rappresentanti, trasmettono alle competenti autorità dello Stato membro del porto che intendono utilizzare, almeno 72 ore prima dell’orario previsto di arrivo in porto, le seguenti informazioni:
1)
l’orario di arrivo nel porto designato;
2)
una copia del permesso di pesca speciale di cui all’;
3)
i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo;
4)
la zona o le zone della NAFO in cui è stata effettuata la cattura.
Storico versioni
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