Art. 9

Notifica preliminare

In vigore dal 20 dic 2005
Notifica preliminare Prima di ogni ingresso in un porto designato, i capitani dei pescherecci di cui all’, paragrafo 1, o i loro rappresentanti, trasmettono alle competenti autorità dello Stato membro del porto che intendono utilizzare, almeno 72 ore prima dell’orario previsto di arrivo in porto, le seguenti informazioni: 1) l’orario di arrivo nel porto designato; 2) una copia del permesso di pesca speciale di cui all’; 3) i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo; 4) la zona o le zone della NAFO in cui è stata effettuata la cattura.
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