Art. 5

Permessi di pesca speciali per lo stock di ippoglosso nero

In vigore dal 20 dic 2005
Permessi di pesca speciali per lo stock di ippoglosso nero 1.   Gli Stati membri garantiscono che le navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell’ siano inserite in un elenco contenente il loro nome e il numero di registro della flotta peschereccia comunitaria quali definito all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (7). Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale solo se una nave è stata iscritta nel registro NAFO delle navi. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive. 3.   Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’entrata nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato della NAFO. 4.   Gli Stati membri assegnano il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell’elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’assegnazione dei rispettivi contingenti entro il 15 gennaio di ogni anno.
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