Art. 6
Relazioni
In vigore dal 20 dic 2005
Relazioni
1. I comandanti dei pescherecci di cui all’, paragrafo 1, comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:
a)
i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO; tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna entrata della nave nella zona in questione;
b)
i quantitativi settimanali di ippoglosso nero; tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all’entrata della nave nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO o, qualora le sortite di pesca prendano più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24;
c)
i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 della NAFO e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e comprendono il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate in detta zona;
d)
i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.
2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.
3. Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2, abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
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