Art. 7
Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo
In vigore dal 20 dic 2005
Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo
In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (8) e dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2868/88 della Commissione, del 16 settembre 1988, che stabilisce le modalità d’applicazione del programma internazionale d’ispezione reciproca adottato dall’organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (9), il margine di tolleranza consentito nella stima dei quantitativi di ippoglosso nero pescato nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO ed espressa in chilogrammi è pari all’8 %.
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