Art. 10
Ispezioni nei porti
In vigore dal 20 dic 2005
Ispezioni nei porti
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le navi di cui all’, paragrafo 1 che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3 KLMNO siano sottoposte a un’ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.
2. Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.
3. Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.
4. Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all’ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro quattordici giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione.
Storico versioni
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