Art. 7

Diritto di difesa

In vigore dal 14 dic 2005
Diritto di difesa Allorché la Commissione adotta decisioni a norma dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 2, e dell’, essa garantisce che al vettore aereo interessato sia data la possibilità di essere ascoltato, tenendo conto della necessità, in alcuni casi, di una procedura d’urgenza.
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