Art. 9
Pubblicazione
In vigore dal 14 dic 2005
Pubblicazione
1. L’elenco comunitario e qualsiasi modifica dello stesso sono pubblicati immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’accesso del pubblico all’elenco comunitario nella sua versione più recente, in particolare tramite Internet.
3. I contraenti di trasporto aereo, le autorità nazionali dell’aviazione civile, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea e gli aeroporti siti nel territorio degli Stati membri rendono noto l’elenco comunitario ai passeggeri sia attraverso i loro siti web sia, eventualmente, nei loro edifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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