Art. 9

Pubblicazione

In vigore dal 14 dic 2005
Pubblicazione 1.   L’elenco comunitario e qualsiasi modifica dello stesso sono pubblicati immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’accesso del pubblico all’elenco comunitario nella sua versione più recente, in particolare tramite Internet. 3.   I contraenti di trasporto aereo, le autorità nazionali dell’aviazione civile, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea e gli aeroporti siti nel territorio degli Stati membri rendono noto l’elenco comunitario ai passeggeri sia attraverso i loro siti web sia, eventualmente, nei loro edifici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2111:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo