Art. 8

Misure di esecuzione

In vigore dal 14 dic 2005
Misure di esecuzione 1.   La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, stabilisce, se del caso, misure di esecuzione per definire norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al presente capo. 2.   Approvando queste misure, la Commissione tiene debito conto della necessità di statuire rapidamente sull’aggiornamento dell’elenco comunitario e, se del caso, prevede la possibilità di una procedura d’urgenza.
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