Art. 15
Comitato
In vigore dal 14 dic 2005
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’ del regolamento (CEE) n. 3922/91 (di seguito «comitato»).
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell’ di quest’ultima.
3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell’ di quest’ultima.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l’applicazione del presente regolamento.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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