Art. 3
Definizione dell’elenco comunitario
In vigore dal 14 dic 2005
Definizione dell’elenco comunitario
1. Per rafforzare la sicurezza aerea si definisce un elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo nella Comunità (di seguito «elenco comunitario»). Ogni Stato membro applica sul proprio territorio i divieti operativi inclusi nell’elenco comunitario ai vettori aerei oggetto di tali divieti.
2. I criteri comuni da applicare, basati sulle pertinenti norme di sicurezza, per imporre un divieto operativo al vettore aereo sono stabiliti nell’allegato (di seguito «criteri comuni»). La Commissione può modificare l’allegato, in particolare per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 3.
3. Ai fini dell’istituzione dell’elenco comunitario, ogni Stato membro, entro il 16 febbraio 2006, comunica alla Commissione l’identità dei vettori aerei oggetto di un divieto operativo sul proprio territorio, nonché le ragioni che hanno indotto all’adozione di tale divieto e qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali divieti operativi.
4. Entro un mese a decorrere dal ricevimento delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione, in base ai criteri comuni, stabilisce l’imposizione di un divieto operativo relativamente ai vettori aerei interessati e definisce l’elenco comunitario dei vettori aerei sottoposti al divieto operativo, conformemente alla procedura definita all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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