Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2005
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«vettore aereo», un’impresa di trasporto aereo titolare di una valida licenza di esercizio o di un’autorizzazione equivalente;
b)
«contratto di trasporto», un contratto di trasporto aereo o comprendente servizi di trasporto aereo, incluso il trasporto composto di due o più voli effettuati dallo stesso o da diversi vettori aerei;
c)
«contraente di trasporto aereo», il vettore che conclude un contratto di trasporto con un passeggero o, se il contratto comprende un servizio tutto compreso, il tour operator. Ogni venditore di biglietti è anch’esso considerato come contraente di trasporto aereo;
d)
«venditore di biglietti», un venditore di biglietti aerei, diverso da un vettore aereo o da un tour operator, che funge da intermediario per la conclusione di un contratto di trasporto con un passeggero per un volo semplice o per un volo nel quadro di un servizio tutto compreso;
e)
«vettore effettivo», il vettore aereo che effettua o intende effettuare un volo in base a un contratto di trasporto con un passeggero ovvero per conto di un’altra persona fisica o giuridica che abbia concluso un contratto di trasporto con tale passeggero;
f)
«licenza di esercizio o permesso tecnico», atto legislativo o amministrativo con cui uno Stato membro autorizza un vettore ad effettuare servizi di trasporto aereo nei propri aeroporti o nel proprio spazio aereo o ad esercitare diritti di traffico;
g)
«divieto operativo», il rifiuto, la sospensione, la revoca o la restrizione della licenza di esercizio o del permesso tecnico di un vettore aereo, motivati da ragioni di sicurezza, od ogni altra equivalente misura di sicurezza nei confronti di un vettore aereo non avente diritti di traffico nella Comunità, ma i cui aeromobili potrebbero operare nella Comunità in base a un contratto di leasing;
h)
«servizio tutto compreso», i servizi di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 90/314/CEE;
i)
«prenotazione», il fatto che il passeggero sia in possesso di un biglietto o di altra prova, indicante che la prenotazione è stata accettata e registrata dal contraente di trasporto aereo;
j)
«pertinenti standard di sicurezza», gli standard di sicurezza internazionali contenuti nella Convenzione di Chicago e i relativi allegati nonché, se del caso, quelli pertinenti del diritto comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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