Art. 4

Aggiornamento dell’elenco comunitario

In vigore dal 14 dic 2005
Aggiornamento dell’elenco comunitario 1.   L’elenco comunitario è aggiornato: a) per imporre un divieto operativo a un vettore aereo e inserire tale vettore aereo nell’elenco comunitario in base ai criteri comuni; b) per cancellare un vettore aereo dall’elenco comunitario, se ha ovviato alla carenza o alle carenze in materia di sicurezza che avevano dato luogo all’inserimento del vettore aereo nell’elenco comunitario e se non esistano altre ragioni, in base ai criteri comuni, di mantenere questo vettore aereo nell’elenco comunitario; c) per modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo che figura nell’elenco comunitario. 2.   La Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide di aggiornare l’elenco comunitario appena se ne verifica la necessità a norma del paragrafo 1, secondo la procedura definita all’, paragrafo 3, e in base a criteri comuni. Ogni tre mesi almeno la Commissione verifica se occorra aggiornare l’elenco comunitario. 3.   Ogni Stato membro e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea comunicano alla Commissione tutte le informazioni che possono essere utili nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco comunitario. La Commissione comunica tutte le informazioni pertinenti agli altri Stati membri.
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Aggiornamento dell’elenco comunitario (Art. 4 Regolamento (UE) 2005/2111) — Testo vigente | Portale Normativo