Art. 5
Misure provvisorie concernenti l’aggiornamento dell’elenco comunitario
In vigore dal 14 dic 2005
Misure provvisorie concernenti l’aggiornamento dell’elenco comunitario
1. Quando risulti che il proseguimento dell’attività di un vettore aereo nella Comunità può rappresentare un grave rischio per la sicurezza e che questo rischio non è stato risolto in modo soddisfacente attraverso misure d’urgenza da parte dello Stato membro interessato, o degli Stati membri interessati, a norma dell’, paragrafo 1, la Commissione può provvisoriamente adottare le misure di cui all’, paragrafo 1, lettera a) o c), secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
2. Appena possibile e comunque non oltre 10 giorni lavorativi, la Commissione trasmette la questione al comitato di cui all’, paragrafo 1, e decide di confermare, modificare, revocare o estendere la misura adottata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, agendo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2111:oj#art-5