Art. 1
Oggetto
In vigore dal 14 dic 2005
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le norme:
a)
sulla definizione e pubblicazione di un elenco comunitario, basato su criteri comuni, dei vettori aerei che per motivi di sicurezza sono soggetti a un divieto operativo nella Comunità;
e
b)
sulle informazioni destinate ai passeggeri aerei circa l’identità del vettore aereo effettivo dei voli da essi utilizzati.
2. L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
3. L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l’intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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