Art. 12
Diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo
In vigore dal 14 dic 2005
Diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo
1. Il presente regolamento non pregiudica il diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004.
2. Nei casi in cui il regolamento (CE) n. 261/2004 non si applica e:
a)
il vettore aereo effettivo notificato al passeggero è stato inserito nell’elenco comunitario ed è soggetto ad un divieto operativo che ha condotto alla cancellazione del volo in questione, o che avrebbe condotto alla sua cancellazione qualora fosse stato effettuato nella Comunità,
o
b)
il vettore aereo effettivo notificato al passeggero è stato sostituito da un altro vettore effettivo che è stato inserito nell’elenco comunitario e che è soggetto ad un divieto operativo che ha condotto alla cancellazione del volo in questione, o che avrebbe condotto alla sua cancellazione qualora fosse stato effettuato nella Comunità,
il contraente di trasporto aereo firmatario del contratto di trasporto garantisce al passeggero il diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternativo, di cui all’ del regolamento (CE) n. 261/2004, a condizione che, se il volo non è stato cancellato, il passeggero abbia scelto di non prenderlo.
3. L’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo fa salvo l’ del regolamento (CE) n. 261/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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